STATUTO
STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata - Scopi – Oggetto
Art.1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione culturale senza scopo di lucro ai sensi della Costituzione Italiana ed ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, denominata “Sharing Ideas About dentistry – Serate In Amicizia – Simposio In Amicizia”. L’associazione può anche essere denominata, più brevemente, “S.I.A.” .
Art.2 SEDE
L’associazione ha sede principale in Genova, Italia, ed ha carattere ed operatività nazionale ed internazionale. L’associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può costituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località, sia in Italia che all’Estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze, e/o sedi periferiche, utilizzeranno la stessa denominazione "S.I.A.", seguita dall’indicazione della località della sede.
Art.3 DURATA
La durata dell’associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100. Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.
Art.4 SCOPI
L'associazione persegue esclusivamente finalità di promuovere e sviluppare la conoscenza tecnica, scientifica e filosofica della Odontoiatria e delle materie ad essa collegate o connesse o comunque con le quali l'Odontoiatria si raffronti, confronti o integri.
Art.5 OGGETTO
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4, l'associazione potrà:
TITOLO II
Soci – Diritti e doveri – Perdita dello status di socio
Art.6 SOCI
Possono aderire all'associazione coloro che, persone fisiche maggiorenni, ne facciano richiesta scritta e la cui domanda di adesione venga ratificata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto. L'aspirante socio dovrà essere soggetto lecitamente operante nell'area odontoiatrica o studente in materie direttamente o indirettamente connesse all'odontoiatria. La domanda di ammissione deve contenere:
Art.7 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e godono del diritto di voto attivo e passivo. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari e i Soci Fondatori sono esentati dal pagamento della quota sociale. La quota associativa non è in alcun caso ripetibile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni assembleari né prendere parte alle attività dell'associazione e i loro diritti di elettorato attivo e passivo in associazione sono sospesi sino alla regolarizzazione della posizione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art.8 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
I soci cessano di appartenere all'associazione per:
TITOLO III
Patrimonio – Quote sociali - Bilancio – Avanzi di amministrazione
Art.9 PATRIMONIO E RISORSE
Il patrimonio sociale è costituito:
Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività della stessa sono costituite:
Art.10 QUOTE SOCIALI
L'ammontare della quota sociale è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo
Art.11 BILANCIO
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione è obbligata alla tenuta della contabilità ai sensi di legge. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo, comprensivo di relazione morale e gestionale, ai sensi di legge e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Nel bilancio consuntivo dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 5/13
Art.12 AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
Gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura Gli avanzi saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'associazione per i fini istituzionali
TITOLO IV
Organi sociali – Assemblea – Presidente – Consiglio Direttivo – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere – Revisore – Collegio dei Probiviri – Segretario Culturale
Art.13 ORGANI SOCIALI Sono organi dell'associazione:
Art.14 ASSEMBLEA L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, e viene convocata almeno 6/13 una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Può essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente stesso o di almeno un quinto dei soci. In caso di proposta di variazioni statutarie o di scioglimento, esse dovranno essere presentate al Presidente da un Organo Sociale o da un numero di soci non inferiore ad un terzo del totale iscritto. Nel caso di richiesta dei soci, l'assemblea dovrà essere convocata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente. La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con otto giorni di anticipo per lettera od a mezzo di strumenti telematici (email, pec o simili), o per affissione all’albo dell’associazione o pubblicazione sul sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può conferire delega ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assemblea tenuta nanti un notaio, questi fungerà da Segretario.
Art.15 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art.16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
Art.17 IL PRESIDENTE
L'assemblea elegge il Presidente. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui è membro. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art.18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque membri ivi compreso il Presidente, di cui almeno due soci fondatori, sempre che ve ne siano ancora iscritti all'Associazione e che gli stessi accettino l'incarico. La carica di consigliere ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità con quanto deliberato dall'assemblea dei soci. A mero titolo di esempio, il Consiglio:
Art.19 IL VICE PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un vicepresidente, il quale svolge le funzioni del Presidente in caso di impossibilità o impedimento o assenza dello stesso. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. In caso di mancata nomina, la carica di vicepresidente spetta al Consigliere più anziano per età. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile
Art.20 IL SEGRETARIO
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Segretario Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
Art.21 IL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri componenti un Tesoriere. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
Art.22 IL COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea elegge anche tra non soci in alternativa un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico hanno il compito di verificare la correttezza e le redazione secondo le norme vigenti della contabilità e del bilancio dell'associazione. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico redige una relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio dell'associazione. Nell'espletamento dei propri compiti esso controlla le consistenze di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.
Art.23 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'assemblea elegge anche tra non soci un Collegio dei Probiviri composto da tre membri. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsivoglia contenzioso compromittibile secondo legge che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione delle clausole del presente statuto tra soci, tra organi, tra organi e soci. Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla richiesta avanzata dalle parti. La determinazione del Collegio avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.
Art.24 IL SEGRETARIO CULTURALE
Il Consiglio Direttivo nomina, ove lo reputi necessario, tra i propri componenti un Segretario Culturale. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Il Segretario Culturale ha funzione di studio e orientamento delle attività culturali e in tale attività potrà farsi assistere, senza oneri a carico dell'Associazione, da terzi anche non soci.
TITOLO V
Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio – Norme di chiusura
Art.25 SCIOGLIMENTO
Con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea stessa in tale caso provvederà nella medesima adunanza alla nomina di uno o più liquidatori.
Art.26 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi analogo scopo sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo preposto per legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.27 NORME DI CHIUSURA
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge speciali e quelle del Codice Civile in materia di associazioni, ed al regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata - Scopi – Oggetto
Art.1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione culturale senza scopo di lucro ai sensi della Costituzione Italiana ed ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, denominata “Sharing Ideas About dentistry – Serate In Amicizia – Simposio In Amicizia”. L’associazione può anche essere denominata, più brevemente, “S.I.A.” .
Art.2 SEDE
L’associazione ha sede principale in Genova, Italia, ed ha carattere ed operatività nazionale ed internazionale. L’associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può costituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località, sia in Italia che all’Estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze, e/o sedi periferiche, utilizzeranno la stessa denominazione "S.I.A.", seguita dall’indicazione della località della sede.
Art.3 DURATA
La durata dell’associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100. Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.
Art.4 SCOPI
L'associazione persegue esclusivamente finalità di promuovere e sviluppare la conoscenza tecnica, scientifica e filosofica della Odontoiatria e delle materie ad essa collegate o connesse o comunque con le quali l'Odontoiatria si raffronti, confronti o integri.
Art.5 OGGETTO
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4, l'associazione potrà:
- organizzare o promuovere incontri, convegni, simposi sugli argomenti oggetto degli scopi sociali
- organizzare o promuovere corsi di formazione e/o aggiornamento sugli argomenti oggetto degli scopi sociali
- effettuare o promuovere ricerche e studi sugli argomenti oggetto degli scopi sociali
TITOLO II
Soci – Diritti e doveri – Perdita dello status di socio
Art.6 SOCI
Possono aderire all'associazione coloro che, persone fisiche maggiorenni, ne facciano richiesta scritta e la cui domanda di adesione venga ratificata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto. L'aspirante socio dovrà essere soggetto lecitamente operante nell'area odontoiatrica o studente in materie direttamente o indirettamente connesse all'odontoiatria. La domanda di ammissione deve contenere:
- la dichiarazione di presa visione dello statuto e l'esplicita accettazione dello stesso e degli scopi e principi ispiratori dell'associazione medesima
- estremi di un documento di identità e autocertificazione da cui emerga il suo status di operatore dell'area odontoiatrica o di studente in materie direttamente o indirettamente connesse all'odontoiatria.
- accettazione della clausola compromissoria per delegare ogni eventuale contenzioso derivante dall'applicazione o interpretazione del presente statuto, salvo quelle non compromittibili per legge, al Collegio dei Probiviri
- Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione
- Soci Ordinari: coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione, hanno fatto domanda di ammissione e sono stati regolarmente ammessi
- Soci Onorari: soggetti che si siano particolarmente distinti nel campo dell'Odontoiatria per professionalità e capacità o che si siano particolarmente distinti nella vita dell'associazione e che abbiano accettato tale status su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.7 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e godono del diritto di voto attivo e passivo. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari e i Soci Fondatori sono esentati dal pagamento della quota sociale. La quota associativa non è in alcun caso ripetibile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni assembleari né prendere parte alle attività dell'associazione e i loro diritti di elettorato attivo e passivo in associazione sono sospesi sino alla regolarizzazione della posizione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art.8 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
I soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo
- mancato pagamento della quota associativa
- morte
- decadenza per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e/o lo spirito dell'associazione o per aver danneggiato l'associazione stessa.
TITOLO III
Patrimonio – Quote sociali - Bilancio – Avanzi di amministrazione
Art.9 PATRIMONIO E RISORSE
Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività della stessa sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai contributi specifici dei soci;
- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali, organizzazioni sovranazionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento degli scopi dell’associazione, quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Art.10 QUOTE SOCIALI
L'ammontare della quota sociale è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo
Art.11 BILANCIO
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione è obbligata alla tenuta della contabilità ai sensi di legge. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo, comprensivo di relazione morale e gestionale, ai sensi di legge e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Nel bilancio consuntivo dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 5/13
Art.12 AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
Gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura Gli avanzi saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'associazione per i fini istituzionali
TITOLO IV
Organi sociali – Assemblea – Presidente – Consiglio Direttivo – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere – Revisore – Collegio dei Probiviri – Segretario Culturale
Art.13 ORGANI SOCIALI Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il/i Revisore/i Contabile/i
- il Collegio dei Probiviri
- Il Segretario Culturale
Art.14 ASSEMBLEA L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, e viene convocata almeno 6/13 una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Può essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente stesso o di almeno un quinto dei soci. In caso di proposta di variazioni statutarie o di scioglimento, esse dovranno essere presentate al Presidente da un Organo Sociale o da un numero di soci non inferiore ad un terzo del totale iscritto. Nel caso di richiesta dei soci, l'assemblea dovrà essere convocata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente. La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con otto giorni di anticipo per lettera od a mezzo di strumenti telematici (email, pec o simili), o per affissione all’albo dell’associazione o pubblicazione sul sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può conferire delega ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assemblea tenuta nanti un notaio, questi fungerà da Segretario.
Art.15 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elezione del Presidente
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- elezione dei componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico
- elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri
- approva il bilancio preventivo
- approva il bilancio consuntivo
- delibera su ogni altra questione posta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o attribuita alle sue competenze per legge
Art.16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- variazioni dello statuto
- scioglimento
Art.17 IL PRESIDENTE
L'assemblea elegge il Presidente. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui è membro. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art.18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque membri ivi compreso il Presidente, di cui almeno due soci fondatori, sempre che ve ne siano ancora iscritti all'Associazione e che gli stessi accettino l'incarico. La carica di consigliere ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità con quanto deliberato dall'assemblea dei soci. A mero titolo di esempio, il Consiglio:
- elegge il vicepresidente
- elegge il segretario e il tesoriere
- elegge il Segretario Culturale
- determina la quota sociale;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- redige le linee di indirizzo del programma generale dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
- delibera l'esclusione dei soci in base all'art 8 dello statuto
- ratifica le determinazioni d'urgenza del Presidente
- delibera l'acquisizione di beni anche immobili
- delibera la cessione di beni, anche immobili
- delibera l'eventuale investimento delle eccedenze di liquidità dell'Associazione, purché esso sia comunque sempre appartenente alla categoria del basso rischio
Art.19 IL VICE PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un vicepresidente, il quale svolge le funzioni del Presidente in caso di impossibilità o impedimento o assenza dello stesso. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. In caso di mancata nomina, la carica di vicepresidente spetta al Consigliere più anziano per età. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile
Art.20 IL SEGRETARIO
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Segretario Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
Art.21 IL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri componenti un Tesoriere. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. L'eletto rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo
- provvede alla tenuta dei registri contabili e alla conservazione della documentazione inerente
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo
- può ricevere delega di firma sui conti correnti bancari e postali dell'associazione
- In caso di mancata elezione del Tesoriere, il Segretario adempirà anche ai compiti di costui
Art.22 IL COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea elegge anche tra non soci in alternativa un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico hanno il compito di verificare la correttezza e le redazione secondo le norme vigenti della contabilità e del bilancio dell'associazione. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico redige una relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio dell'associazione. Nell'espletamento dei propri compiti esso controlla le consistenze di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.
Art.23 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'assemblea elegge anche tra non soci un Collegio dei Probiviri composto da tre membri. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsivoglia contenzioso compromittibile secondo legge che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione delle clausole del presente statuto tra soci, tra organi, tra organi e soci. Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla richiesta avanzata dalle parti. La determinazione del Collegio avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.
Art.24 IL SEGRETARIO CULTURALE
Il Consiglio Direttivo nomina, ove lo reputi necessario, tra i propri componenti un Segretario Culturale. Tale carica ha contenuto essenzialmente gratuito. Il Segretario Culturale ha funzione di studio e orientamento delle attività culturali e in tale attività potrà farsi assistere, senza oneri a carico dell'Associazione, da terzi anche non soci.
TITOLO V
Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio – Norme di chiusura
Art.25 SCIOGLIMENTO
Con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea stessa in tale caso provvederà nella medesima adunanza alla nomina di uno o più liquidatori.
Art.26 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi analogo scopo sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo preposto per legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.27 NORME DI CHIUSURA
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge speciali e quelle del Codice Civile in materia di associazioni, ed al regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.